Amministrazione Trasparente
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"
L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1). Per presentare una richiesta di Accesso civico semplice alla PCM sono disponibili i moduli online di cui sotto.
La normativa si articola principalmente in due ambiti:
- Accesso documentale (Legge 241/1990): Regolamentato dall'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990. Consente di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi ed è riservato a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.
- Accesso civico semplice (D.Lgs. 33/2013): Riferito al primo comma del medesimo articolo 5 del D.Lgs. 33/2013, permette a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni per cui è omessa la pubblicazione obbligatoria.
La differenza principale sta nel fatto che l'accesso documentale richiede una motivazione e un interesse qualificato, mentre l'accesso civico è gratuito, non richiede motivazione e può essere esercitato da qualsiasi cittadino.
Documenti
Modulo Richiesta accesso documentale
- 10/07/2026
- Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria






